Domande frequenti

  1. Cosa succede se fallisce la cooperativa?
  2. I terreni sono vincolati?
  3. Cosa significa che la cooperative è a proprietà divisa, indivisa o mista?
  4. Come posso accedere al mutuo?
  5. Quando posso rivendere l'immobile che ho acquistato?
  6. Il prezzo stabilito all'inizio resterà immutato fino al rogito?
  7. Le cooperative costruiscono in edilizia privata o edilizia agevolata?
  8. Vengono rispettati i tempi di consegna?

  1. Cosa succede se fallisce la cooperativa?
    Per le nostre cooperative i soci non rispondono per un eventuale fallimento delle cooperative (vd. Art. 8 dello Statuto).
  2. I terreni sono vincolati?
    In edilizia libera, no. In edilizia economico popolare, si, ma solo se il terreno viene concesso dal Comune in diritto di superficie (dopo 99 anni, generalmente rinnovabili, il terreno torna di proprietà del Comune); nessun vincolo è previsto, sul diritto di proprietà.
  3. Cosa significa che la cooperativa è a proprietà divisa, indivisa o mista?
    Le cooperative a proprietà indivisa assegnano al socio solo il godimento o l'uso dell'alloggio, la proprietà dello stesso resta comunque alla cooperativa. Le cooperative a proprietà divisa assegnano invece al socio la piena proprietà dell'appartamento, tramite regolare atto notarile di passaggio di proprietà dell'alloggio stesso. Le cooperative miste possono invece realizzare programmi costruttivi sia a proprietà indivisa che a proprietà divisa ricadendo nelle specifiche riportate sopra.
    Le nostre cooperative hanno un assetto a proprietà mista ma hanno sempre realizzato interventi a proprietà divisa.
  4. Come posso accedere al mutuo?
    La cooperativa inoltra richiesta di mutuo all'istituto di credito che ritiene più opportuno per l'iniziativa in corso; definisce con lo stesso, condizioni particolari da applicare ai propri soci. La banca eroga alla cooperativa un unico mutuo che, in fase di frazionamento, verrà personalizzato secondo le richieste dei soci ed accollato in fase di rogito.
    Sull'immobile, dopo il passaggio di proprietà, graverà unicamente l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo richiesto dal singolo socio. Le spese di istruttoria, bancarie e notarili, saranno ripartire tra i soci in proporzione all'importo di mutuo richiesto.
  5. Quando posso rivendere l'immobile che ho acquistato?
    Se l'immobile è stato assegnato al socio in edilizia libera, con IVA e tasse di registro "prima casa" , secondo la normativa fiscale, è possibile rivendere solo dopo 5 anni dal rogito notarile; la vendita anticipata è prevista solo per particolari motivi che l'Ufficio delle Entrate riconosce.Se, sempre in edilizia libera, il socio non ha richiesto agevolazioni in fase di rogito, la rivendita può avvenire in qualunque momento.Anche per l'edilizia economico popolare valgono le stesse norme oltre ad eventuali condizioni dettate dal Comune.
  6. Il prezzo stabilito all'inizio resterà immutato fino al rogito?
    Con le nostre cooperative i prezzi sono chiari fin dall'inzio e restano immutati dalla prenotazione al rogito dell'immobile.
  7. Le cooperative costruiscono in edilizia privata o edilizia agevolata?
    Le nostre cooperative possono sviluppare entrambi i tipi di programma edilizio:
    • edilizia agevolata: programmi realizzati su terreni inclusi in piani comunali di edilizia economica e popolare, ceduti in diritto di superficie o in diritto di proprietà, a prezzi convenzionati.
    • edilizia privata: programmi realizzati su terreni acquistati sul libero mercato, che non fruiscono di alcun contributo.

        Negli ultimi anni si sono resi sempre meno disponibili terreni di edilizia economico popolare.

        Al momento su tutti gli interventi in corso,  solo due rientrano in questi piani.

    8. Vengono rispettati i tempi di consegna?

       Con le nostre cooperative i tempi di consegna vengono comunicati al compromesso e rispettati.

       In media gli interventi vengono realizzati in n.18 mesi.